Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto “di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede (cfr. per tutte, Trib. Roma 20.01.2020).
Come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, in particolare, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione (cfr. Trib. Roma 20.01.2020; Trib. Venezia 20.06.2018).
L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale (cfr. Trib. Firenze 28.01.2020; Trib. Milano 19.01.2017).
Inoltre, se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 co.2 c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed idocumenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi (cfr. Trib. Genova 16/01/2018).Le eccezioni sollevate dalla resistente meritano accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie è pacifico che vi sia una situazione di accesa conflittualità tra i soci, come desumibile dal non trascurabile numero di procedimenti giudiziari introdotti dal ricorrente, al fine di far accertare il compimento, da parte di quest’ultimo, di atti di mala gestio nell’ambito delle società appartenenti al gruppo,
(…) Pertanto, nell’ambito di un contesto tanto conflittuale, nel quale è già emersa la prova del compimento da parte del ricorrente di condotte di mala gestio in danno, oltre che della Fhi s.r.l., anche di tutte le società operative, nonché del tentativo, da parte dello stesso ricorrente, di sottrarre fette di mercato alle predette società mediante una distrazione di beni e segni distintivi a beneficio della Mi s.r.l., deve ritenersi che la richiesta ex art. 2476 co. 2 c.c., formulata dal ricorrente a distanza di appena sei mesi dalla cessazione dalla carica di amministratore, fosse mossa da un intento meramente emulativo, se non addirittura dalla volontà di portare ad ulteriori conseguenze la condotta lesiva già censurata.
1 response to “Giustificato il rigetto della richiesta di informazioni del socio concorrente”
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ho una situazione simile al caso da voi commentato. Come posso avere maggiori informazioni?
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