L’operato del CdA che ha proceduto – senza preventivamente farsi autorizzare dall’Assemblea – all’acquisto di proprie azioni, si pone in contrasto con i dettami normativi in materia, esponendo gli Amministratori alle responsabilità di cui all’art. 2628 c.c. Tuttavia, è sempre possibile ratificare la delibera del Consiglio di Amministrazione con una successiva delibera dell’Assemblea dei soci.