Va sempre nominato un curatore speciale della persona giuridica in caso di potenziale conflitto d’interessi con il suo rappresentante legale

Preso atto del contenuto delle difese articolate sulla questione attinente alla prospettata nomina di un curatore speciale dell’Associazione convenuta.

Ricordato che, per la configurabilità del conflitto di interessi, ex art. 78, 2° co., c.p.c. è sufficiente che i rispettivi interessi del rappresentante e del rappresentato siano anche solo potenzialmente antitetici, dovendosi compiere la relativa verifica in astratto ed ex ante in relazione alla oggettiva esistenza della materia del contendere.

Considerato che, nel corso del giudizio, tale doppio titolo di partecipazione al giudizio della medesima persona, cioè in qualità di erede e come rappresentante legale dell’Associazione, contumace, titolo peraltro ancora contestato, e con la posizione difensiva assunta, nei termini indicati, evidenzia vieppiù una possibile situazione di contrasto, con ricadute sul contraddittorio.

Ritenuta quindi la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi tra la posizione rivestita dalla erede quale rappresentante dell’Associazione convenuta.

Va ritenuta, in ragione di detta circostanza, la necessità di procedere alla nomina di un curatore speciale dell’ente convenuto ai fini del giudizio.