Come noto, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696 c.p.c., ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.
Dalla lettura di tale disposto codicistico si evince, dunque, come uno dei presupposti per accedere a tale strumento di istruzione preventiva sia, per l’appunto, il suo esperimento “in via preventiva” e, dunque, prima di incardinare una causa di merito, avendo il predetto istituto uno scopo di natura prettamente deflattiva.
Ne consegue, dunque, l’inammissibilità di predetto istituto laddove sia stata già incardinata e, dunque, penda apposita causa di merito;
Nel caso di specie, la resistente ha, in effetti, documentato di aver promosso l’azione di merito in relazione ai fatti enunciati nel ricorso avversario e ciò è agevolmente evincibile dalla semplice lettura dell’atto di citazione allegato alla memoria difensiva, dove l’attuale società ricorrente è stata convenuta in giudizio avanti al Tribunale in cui ha sede l’odierna istante, al fine di verificare l’inadempimento al contratto di fornitura inter partes avente ad oggetto merce asseritamente affetta da vizi ed inidonea all’uso pattuito.
A tale riguardo, il nostro ordinamento ha previsto una specifica possibilità laddove la causa di merito sia già pendente, rinvenibile nell’istituto di cui all’art. 699 c.p.c. che prevede, per l’appunto, l’istruzione preventiva in corso di causa.
Conclusivamente, il ricorso è da ritenersi inammissibile.