Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di denaro

il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto avente ad oggetto il sequestro giudiziario di beni fungibili (somme di denaro, crediti, ecc.), dal momento che la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c. è quella di assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo.

Sicché il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di denaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.