Interessante pronuncia inerente alla natura asseritamente “abusiva” della condotta tenuta da un’impresa in sede di esercizio del diritto di recesso/disdetta.
Secondo un insegnamento condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, ciò che consente di distinguere tra un “abuso” illecito ed un comportamento lecito -, ancorché gravoso per la controparte -, è la liceità dell’interesse sotteso, non configurandosi un comportamento abusivo allorché la condotta serbata dal contraente “forte” -, pur essendo inidonea alla salvaguardia degli interessi della controparte economicamente dipendente -, persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi.
Ciò che può dirsi abusivo è, pertanto, esclusivamente quel comportamento dell’impresa “dominante” -, inveratosi nella imposizione di un regolamento contrattuale iniquo, sproporzionato e penalizzante per la controparte “debole” -, che sia privo di oggettiva utilità e non appaia giustificabile sulla base delle legittime necessità di natura economica o industriale della stessa.
Nel caso esaminato, tuttavia, il regolamento negoziale condiviso dalle parti non risultava affetto da alcun vulnus rilevante, anche alla luce della specifica sottoscrizione ed accettazione, da parte della società attrice, della clausola disciplinante l’esercizio del diritto di recesso/disdetta, riconosciuto simmetricamente alle parti.
Per le ragioni su esposte, il diritto di recesso/disdetta è risultato legittimamente esercitato dalla convenuta.