Con riguardo al pagamento dei debiti ereditari, la prevalente dottrina ed anche la giurisprudenza ritiene che l’esecutore testamentario sia munito del potere di pagare i debiti ereditari indipendentemente da tale disposizione (Barassi; Bianca; Criscuoli, Gangi; C.A. Brescia 13.9.1953), potendosi procurare i mezzi necessari anche attraverso il realizzo di beni della massa (Talamanca).
Si esclude, invece, che l’esecutore testamentario possa provvedere all’estinzione del debito concernente le imposte di successione, trattandosi di debito ad esclusivo carico dell’erede (T. Pavia 21.5.1992).
Ed allora, deve ritenersi conforme all’ufficio assunto la condotta degli esecutori, i quali hanno provveduto al pagamento dei legati compatibilmente con le problematiche sorte a seguito dell’opposizione manifestata dagli eredi alla banca ed al rilascio parziale dei beni agli eredi, in attesa di esatta quantificazione del patrimonio ed integrale adempimento dei legati, non avendo gli eredi a loro volta dedotto e documentato di avervi provveduto secondo la previsione di cui all’art. 707 c.c.