sussiste il fumus boni iuris atteso che le determinazioni del nuovo organo gestorio, che ha posto rimedio alle violazioni accertate nella prima fase cautelare, rappresentano la prova plastica della fondatezza dei rilievi del socio;
ove si intendesse prescindere dalla superiore considerazione deve essere confermato che:
1)
è emerso, ad un esame della risultanze in atti, che l’amministratore fosse formalmente Presidente di un organo collegiale, ma che lo stesso, sostanzialmente, si occupasse di tutte le tematiche amministrative, contabili, fiscali e gestionali della società senza coinvolgere gli altri componenti del C.d.A.
2)
l’amministratore ha stipulato contratti di noleggio di attrezzature con la società riferibile al medesimo, a canoni gravosi in luogo di acquistare gli stessi a prezzi di mercato comparativamente più convenienti;
3)
l’amministratore, traendo spunto dal contenuto di una deliberazione di attribuzione del compenso per un solo anno, ha infondatamente prospettato che la stessa deliberazione fosse ultrattiva percependo compensi di rilevante entità;
il che risulta in palese violazione con le disposizioni ordinamentali ;
sussiste il periculum in mora atteso che, nell’arco temporale occorrente per la celebrazione del giudizio di merito, la protrazione delle condotte illecite dell’amministratore potrebbe arrecare grave danno al patrimonio della società oltre che all’aspettativa dei soci di percepire gli utili di impresa.