Negata la proroga del termine per gli esecutori testamentari

Quanto ai motivi su cui si fondava la richiesta proroga, gli stessi sono indicati, in via generale, nella complessità dell’incarico e delle attività da svolgere, nell’ampiezza del patrimonio da gestire e nelle sospensioni ed ostacoli dovuti alla pandemia (l’incarico è stato accettato il 4 marzo 2020); inoltre, gli esecutori hanno lamentato anche condotte ostruzionistiche degli stessi eredi, che hanno promosso un ricorso ex art. 710 c.c. per chiedere l’esonero dal loro ufficio (ricorso rigettato in primo grado e confermato in Appello) e che hanno persino ricusato il Giudice investito dell’istanza di proroga.
Posto che, in linea di massima, l’esercizio legittimo di iniziative giudiziarie (pur se rivelatesi infondate) non può essere considerato una condotta ostruzionistica, si evidenzia come la ricusazione è intervenuta nell’ambito del procedimento per la proroga, quindi quando il primo termine annuale era già decorso e non può aver certo influito sul mancato completamento degli incarichi; per quanto riguarda l’azione ex art. 710 c.c., la stessa non può aver impedito agli esecutori di proseguire nel loro ufficio, atteso che, fino all’eventuale accoglimento della revoca, gli stessi rimanevano in carica ed erano pienamente legittimati ad agire.
Con riferimento agli altri motivi, si rileva come quello della complessità delle attività da svolgere e dell’ampiezza del patrimonio sia dedotto in maniera generica e come, peraltro, lo stesso testatore (nel primo testamento del 2015), avesse imposto agli esecutori di svolgere sollecitamente i loro compiti, indicando il termine di sei mesi per il completamento delle operazioni, valutando egli stesso la congruità di tale termine.
Peraltro, è evidente come, per quanto complessa e laboriosa possa essere l’attività affidata ad un esecutore testamentario, il suo incarico non può prolungarsi indefinitamente, fino a che non siano risolte tutte le questioni controverse facenti capo all’eredità o non siano compiuti adempimenti che, per loro natura, richiedono anche molti anni, altrimenti si determina una eccessiva compressione del diritto degli eredi ad ottenere la piena disponibilità dei beni da loro acquistati per successione; la legge, infatti, stabilisce la temporaneità del possesso dei beni come requisito essenziale dell’incarico di esecutore, prorogabile soltanto una volta (e, quindi, per un periodo massimo di due anni; art. 703 c.c.).